Smart Working e Privacy: UGL Puglia alza la voce contro i controlli a distanza invasivi

Negli ultimi anni, il lavoro da remoto ha modificato radicalmente il concetto di luogo di lavoro e modalità operative, introducendo nuove sfide sia per i lavoratori che per le imprese. Tuttavia, se da un lato lo smart working ha favorito flessibilità e nuove opportunità organizzative, dall’altro ha aperto interrogativi fondamentali: fino a che punto il datore di lavoro può controllare l’attività del dipendente a distanza?

La normativa italiana, supportata dalla disciplina europea, traccia un confine netto. L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970) vieta espressamente l’uso di strumenti destinati esclusivamente al controllo dell’attività lavorativa, salvo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Gli strumenti tecnologici forniti per svolgere la prestazione (come computer, smartphone o software aziendali) possono comportare controlli indiretti, ma questi devono essere proporzionati, non invasivi e, soprattutto, trasparenti.

UGL Puglia: “La dignità del lavoratore non è negoziabile”, Il Segretario Regionale UGL Puglia evidenzia come il sindacato non intenda abbassare la guardia:

“La nostra posizione è chiara: lo smart working non può trasformarsi in una sorveglianza digitale continua. La dignità e la riservatezza del lavoratore devono essere tutelate come in ufficio, se non di più, vista la particolarità di lavorare in spazi privati. Chiediamo che ogni controllo sia regolato da accordi sindacali preventivi o autorizzazioni formali, come previsto dalla legge, e che vengano evitate pratiche occulte o eccessivamente invasive.”

Accordi e procedure obbligatorie
Secondo quanto stabilito dalla normativa, l’installazione di sistemi di monitoraggio, anche indiretti, deve essere oggetto di un accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di queste, di un’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. In mancanza di tali procedure, i dati raccolti non possono essere utilizzati, nemmeno per provvedimenti disciplinari.

UGL Puglia ricorda:

“Il rispetto delle procedure è garanzia di trasparenza e di correttezza nei rapporti di lavoro. Ogni scorciatoia è una violazione dei diritti e rischia di produrre conseguenze legali gravi per le aziende.”

Distinzione tra strumenti di lavoro e strumenti di controllo
È cruciale differenziare i dispositivi forniti per l’esecuzione della prestazione – che possono generare dati tecnici inevitabili – da software o sistemi concepiti per il controllo diretto o automatizzato delle attività del dipendente. Nel secondo caso, non solo è necessaria l’autorizzazione, ma anche una valutazione d’impatto (DPIA) prevista dal GDPR.

Le sanzioni e il ruolo attivo del sindacato
Le aziende che adottano strumenti di controllo a distanza senza rispettare la legge possono incorrere in pesanti sanzioni: amministrative, penali, oltre a possibili azioni risarcitorie da parte dei lavoratori.

UGL Puglia si propone come presidio a tutela di chi lavora:

“Il nostro impegno è monitorare l’applicazione corretta delle norme, aprendo tavoli di confronto con le aziende e intervenendo, se necessario, presso le autorità competenti. Il sindacato deve essere parte integrante del processo di regolamentazione dello smart working, affinché non si trasformi in un terreno fertile per abusi.”

Un appello al confronto costruttivo

UGL Puglia conclude con un invito:

“Serve un patto chiaro tra imprese, sindacati e istituzioni per garantire che lo smart working sia uno strumento di crescita e non di compressione dei diritti. La fiducia reciproca è la chiave per un lavoro agile sano e produttivo, e questa passa da regole condivise, trasparenti e rispettose della persona.”

La cooperazione tra lavoratori e la nostra UGL è l’elemento fondamentale per rendere operative tutte  le azioni di tutela. Se sei a conoscenza di strumenti per il controllo a distanza o ne sospetti la presenza, contattaci a segreteria@uglpuglia.org